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L’emendamento è stato presentato da Alternativa (ex grillini) libera e approvata dall’Aula di Montecitorio.

L’ok da Montecitorio è arrivato ieri sera con 244 voti favorevoli, 50 astenuti e 14 contrari. La volontà è di avvicinare l’ordinamento italiano al resto dei paesi europei. Il cammino per l’approvazione definitiva è tutt’altro che in salita e diverrà legge tra qualche settimana. Ora il testo tornerà al Senato per la seconda lettura.

I PUNTI CHIAVE DELLA LEGGE

 

 

I punti chiave della legge che arriva appena dopo la sentenza di condanna della Corte dei Strasburgo per i fatti di Genova e che ha, tra i suoi riferimenti principali la Convenzione Onu contro la Tortura, firmata (anche dall’Italia), a New York nel 1984, sono riassumibili in alcuni articoli.

L’art. 1 prevede per il reato di tortura la reclusione da 4 a 10 anni e ascrivibile a chiunque “con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione o assistenza, intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata, o comunque sottoposta a sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche” per “ottenere informazioni o dichiarazioni, per infliggere una punizione, per vincere una resistenza” o “in ragione dell’appartenenza etnica, dell’orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose”.

L’aggravante scatta quando a commettere il reato è proprio un pubblico ufficiale che agisce con abuso di potere o violando i doveri inerenti alla sua funzione. Nel caso specifico la pena massima arriva ad essere di 15 anni (e non più 12) di carcere e la minima di 5 anni. In questo caso, però, la sofferenza inflitta deve essere “ulteriore” rispetto all’esecuzione delle legittime misure privative o limitative dei diritti. La pena, per pubblici ufficiali e non, sale di 1/3 in caso di gravi lesioni, di 2/3 per morte non voluta della vittima e si trasforma in ergastolo in caso di decesso causato volontariamente.

La legge introduce, per la prima volta, il reato di istigazione del pubblico ufficiale (ad altro pubblico ufficiale) a commettere tortura: da 1 a 6 anni di reclusione la pena prevista.

L’art. 1 salvaguarda anche le espulsioni, le immunità diplomatiche e  le estradizioni. Vieta, infatti, espulsioni o respingimenti verso uno Stato nel quale, basandosi su fondati motivi, il respinto rischi di essere sottoposto a tortura. Prevede uno stop – rispettando il diritto internazionale – anche all’immunità diplomatica a chi è condannato o indagato nel suo Paese d’origine. Prevede l’estradizione di un cittadino straniero verso il Paese richiedente nel caso in questo risulti indagato o condannato per il delitto di tortura.

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