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Perché lo Stato chiama “Fondo di solidarietà” un meccanismo ben architettato con le banche che sarebbe più corretto chiamare: “Fondo di strozzinaggio”?

 

Cristina, 40 anni, (reddito Isee sotto i 30 mila euro) ha perso il posto nel 2014, nell’impresa di pulizie che l’aveva assunta nel 2009, anno in cui ha acceso un mutuo “prima casa” di 100 mila euro a 20 anni, al tasso fisso del 5% (Irs 20 anni 4% più spread 1%).

(Il nome è di fantasia, per il rispetto della privacy ma la storia è vera e documentata)

 

Buongiorno Cristina, ci racconti cosa è successo.

Buongiorno. Mi ero recata in ospedale per fare delle semplici analisi di controllo e nella sala d’aspetto ho ascoltato per caso la conversazione tra due signore, in cui una diceva che aveva utilizzato un fondo, chiamato: “fondo di solidarietà”, che le ha permesso di sospendere il mutuo per un certo lasso di tempo, che lo Stato avrebbe coperto, appunto, con questo fondo, che ammontava a 2 miliardi di euro.

 

Tutti potevano accedere a questo fondo?

Naturalmente no, la signora diceva che c’erano dei requisiti e così sono andata a cercarmi il bando su internet.

Cosa ha trovato?

Ho trovato quello che speravo: Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 e prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate. Dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare a Consap, attraverso le banche, le richieste di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.

Quali erano i requisiti per essere ammessi alla sospensione del mutuo e lei ci rientrava?

Si, rientravo precisamente nei requisiti, infatti l’ammissione al beneficio era consentita nei soli casi di: —cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

–cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

–cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di

agenzia

–morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Poi c’erano anche altri parametri (il fatto che il contratto per l’acquisto dell’immobile non doveva essere superiore 250.000, avere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro ecc…) in cui comunque rientravo.

 

Ebbene lei poteva beneficiare della sospensione del mutuo, poi che cosa ha fatto?

Mi sono recata nella mia banca e mi hanno concesso una sospensione del mutuo di 18 mesi con un capitale residuo di 83.455 euro a 15 anni.

 

Tutto così facile?

Affatto, è stata una scelta dettata dalla disperazione, stile “usurai”, quella di sospendere il mutuo. Mi sono accorta di questo quando la banca mi ha precisato le condizioni salatissime.

 

Quali sono queste condizioni?

Il fondo di solidarietà, per i tassi fissi, paga solo la a quota d’interessi al 2,49% (odierno valore dell’Irs a 15 anni), il resto del mensile continui a pagarlo tu.

Quindi nei 18 mesi mi sono trovata ammortizzata soltanto una parte del mutuo.

In più, per aver effettuato la sospensione, la banca ha aggiunto una tassa, chiamata: “onere di sospensione” dell’ammontare di 3.039 euro all’anno.

 

Qual è il risultato?

Il risultato è che prima della sospensione sono partita con un capitale residuo di 83.455 euro a 15 anni e dopo i 18 mesi di sospensione mi sono ritrovata con un capitale residuo di 86.494 euro sempre a 15 anni.

Perché chiamare tutto questo: “fondo di solidarietà”? Perchè utilizzare questa parola che lascia presagire una donazione, un atto di buon cuore, quando non è che un’ulteriore meccanismo di strozzinaggio delle banche, legittimato dallo Stato, sulla povera gente?

Marco Minnucci

 

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