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 La concretezza dei fatti: i documenti ”riservati” diventano pubblici presso la sala della provincia!

Ieri, con un comunicato stampa, l’associazione Codici aveva annunciato la conferenza stampa riguardante le vicende dell’inchiesta Aca. E stamattina, come promesso, presso la sala della giunta della provincia di Pescara l’associazione ha mostrato documenti giudiziari riservati sull’inchiesta: quelli inerenti alle richieste di rinvio a giudizio. Gli imputati, dopo intercettazioni telefoniche, perquisizioni e sequestri, iniziati nel 2010, sono ben undici! I reati penali contestati: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, concorso di persone, reato continuato, abuso d’ufficio e truffa,  il tutto condito da svariate aggravanti! Altro che “acque trasparenti”! La richiesta di rinvio a giudizio per i “personaggi” interessati è di qualche giorno fa ed è stata firmata dal sostituto procuratore, Gennaro Varone. Di seguito pubblichiamo copia della richiesta di rinvio a giudizio.

 

 

 

N. 3020/2010 RGNR

 

Procura della Repubblica

presso il Tribunale  di Pescara

 

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

– artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 –

 

 

Il Pubblico Ministero, Dr. Gennaro VARONE

 

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

 

DI CRISTOFARO Ezio, nato a Pescina (AQ) il 9.7.1956, residente a Bolognano (PE) in via del Lavatoio n. 4

 

difeso di fiducia dagli Avv.ti Giuliano Milia e Sergio Della Rocca (con studio in Popoli, via Vittorito nr. 43 entrambi del foro di Pescara

 

GENNARI Giancarlo nato a Pescara il 24.11.1971 ivi residente in via Centorame n. 14, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Vincenzo Di Girolamo, in Pescara, via della Fornace Bizzarri, 4 – ex art. 161 .p.p.;

 

difeso di fiducia dall’Avv. Vincenzo Di Girolamo del foro di Pescara

 

DI GIOVANNI Bartolomeo, nato a Roccamorice il 22.10.1953 residente in Pescara via Parco Nazionale D’Abruzzo n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Fabrizio Di Carlo, in Pescara, via Cesare Battisti nr. 220 – ex art. 161 c.p.p.;

 

difeso di fiducia dagli Avv.ti Sergio Della Rocca e Fabrizio Di Carlo

 

CECI Giancarlo nato a Pineto il 3.6.196 e residente a Montesilvano in via Fucino n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Gianluigi TUCCI – in Montesilvano, Corso Umberto I nr. 134/B; 

 

difeso di fiducia dall’Avv. Gianluigi TUCCI del foro di Pescara

 

PADOVANO LACCHE’ Riccardo Marco nato a Pescara il 25.4.1956 ivi residente in via Misticoni n. 20, domicilio dichiarato ex art. 161 c.p.p.

 

difeso di fiducia dall’Avv. Mirko D’ALICANDRO del foro di Pescara

 

DI MARCO Alberto nato a Cugnoli il 26.8.1950, residente a Pianella in via Tevere n. 50;

difeso di fiducia dall’Avv. Giovanni ANZIVINO del foro di Pescara

 

FERRONE Emilio nato a Turrivalagni il 19.3.1932, residente a Scafa in via Alessandrini n. 1, domicilio dichiarato

 

difeso di fiducia dall’Avv. Daniela PAVONI del foro di Pescara, con studio in Scafa

 

LIVELLO Zopito nato a Penne il 30.7.1931 residente in Pescara via Tiburtina Valeria n. 409/1, di fatto domiciliato in Montesilvano via Pianacci n. 24

 

difeso di fiducia dagli Avv.ti Alessio DI CARLO e Fabrizio DI CARLO entrambi del foro di Pescara

 

D’ORAZIO Gianfranco nato a Bucchianico l’11.10.1969, ivi residente in C.da Chiaramilla n. 34, domicilio dichiarato

 

difeso di fiducia dall’Avv. Marco FEMMINELLA del foro di Chieti

 

FIDANZA Carlo, nato a Pianella il 22.04.1959, residente a Montesilvano in via Trigno, n. 6, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Antonio GIANSANTE

 

difeso di fiducia dall’Avv. Antonio GIANSANTE del foro di Pescara

 

SULPIZIO Vittorio Giustino, nato a Bucchianico il 20.04.1955, residente a Chieti in via Mucci n. 1

 

difeso di fiducia dall’Avv. Giovanni di BARTOLOMEO del foro di Pescara

 

IMPUTATI

 

Di Cristoforo Ezio

reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2, 624, 625 nn. 2, 4 e 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriava, con continuità, di acqua ad uso potabile sottraendola all’ente gestore (ACA); usando lo stratagemma di collegare la propria abitazione in Bolognano abusivamente alla linea di somministrazione pubblica (mediante un secondo allaccio, parallelo a quello regolare); con le aggravanti di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, con violenza sulle cose (per la trasformazione non assentita del punto di allaccio) e con mezzo fraudolento (per avere occultato l’allaccio abusivo mediante applicazione del contatore ACA AA094168-07 (non funzionante), non iscritto a ruolo. In Bolognano, accertato il 29 maggio 2010 

 

reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 314 c.p. perché, nella qualità di presidente dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) di Pescara e, dunque, di pubblico ufficiale, si appropriava del contatore ACA AA094168-07 descritto al capo che precede, utilizzandolo per occultare la commissione del reato sopra contestato. In Bolognano, in data non accertata ma anteriore al 29 maggio 2010, giorno dell’accertamento del reato

 

Gennari Giancarlo, Padovano Riccardo

reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché, il primo in qualità di funzionario responsabile del servizio di fatturazione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) di Pescara e, dunque, di pubblico ufficiale; in unione e concorso con  Padovano Riccardo (istigatore e beneficiario della condotta criminosa), attestava falsamente le condizioni (mal funzionamento del contatore installato presso lo stabilimento balneare “Voglia di Mare” del Padovano) per lo sgravio dei consumi al 23 aprile 2010, e per il conseguente annullamento di tutti i consumi tra l’11 marzo ed il 23 aprile 2010; avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara il 23 aprile 2010

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, inducevano l’ACA  (ente che il Gennari rappresentava in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dal quale si distingueva, in quanto persona fisica agente per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua sgravata, come descritto nel capo che precede; così procurando a Padovano Riccardo un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara il 23 aprile 2010

 

Di Cristoforo Ezio, Di Marco Alberto

reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché, perché, nella qualità di presidente dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica e, dunque, di pubblico ufficiale, istigava, in unione e concorso con  Di Marco Alberto (beneficiario della condotta criminosa), un funzionario esecutore (non individuato) ad attestare falsamente le condizioni per lo sgravio dei consumi sulla fattura 25 settembre 2009 dell’importo di euro 4.219,44; avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara il 22 marzo 2010

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, inducevano l’ACA (ente che il Di Cristoforo rappresentava in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dalla quale si distingueva, in quanto persona a fisica agente per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua, in conseguenza dello sgravio descritto nel capo che precede; così procurando a Di Marco Alberto un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara il 23 aprile 2010

 

Gennari Giancarlo, Di Giovanni Bartolomeo

reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché, perché il primo nella sua su esposta qualità di pubblico ufficiale, sul reclamo del secondo (istigatore e beneficiario della condotta

illecita), in unione e concorso tra loro, attestavano falsamente le condizioni per lo sgravio dei consumi di acqua potabile a beneficio di Di Giovanni Bartolomeo (direttore ACA) sulle fatture:  5 dicembre 2006, dell’importo di euro 163,00 (sgravio del 7 maggio 2008); 26 giugno 2007, dell’importo di euro 312,29 (sgravio del 7 maggio 2008); 27 novembre 2008, dell’importo di euro 17,52 (sgravio del 2 febbraio 2010); 16 giugno 2009, dell’importo di euro 138,91 (sgravio del 2 febbraio 2010); 17 settembre 2009, dell’importo di euro 214,81 (sgravio del 2 febbraio 2010); avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara nelle date di emissione delle note di sgravio indicate

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, inducevano l’ACA (che il Di Giovanni ed il Gennari rappresentavano in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dalla quale si distinguevano, in quanto persone a fisiche agenti per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua, in conseguenza dello sgravio descritto nel capo che precede; così procurandosi un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara nelle date indicate nel capo che precede

 

Gennari Giancarlo

reato p. e p. dall’art. 479 c.p. perché, in qualità di funzionario responsabile del servizio di fatturazione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) di Pescara e, dunque, di pubblico ufficiale attestava falsamente le condizioni (perdite occulte) per lo sgravio dei consumi al 28 maggio 2009 dell’esercizio commerciale <<Gestioni S.r.l.>>, con conseguente annullamento di tutti i consumi sino all’importo di euro 97.000,00; avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara il 25 febbraio 2010

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9 640 comma 2 n. 1 c.p. perché con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, induceva l’ACA  (ente che il Gennari rappresentava in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dal quale si distingueva, in quanto persona a fisica agente per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua sgravata, come descritto nel capo che precede; così procurando alla <<Gestioni S.r.l.>> un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara il 25 febbraio 2010

 

Gennari Giancarlo,  Ferrone Emilio

reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché il Gennari,  in qualità di funzionario responsabile del servizio di fatturazione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) di Pescara e, dunque, di pubblico ufficiale, in unione e concorso con Ferrone Emilio, istigatore e beneficiario della condotta illecita, attestava falsamente le condizioni (perdite occulte) per lo sgravio dei consumi dal 15

settembre 2004 al 9 ottobre 2007 della ditta <<Ferrone>> di Scafa, con conseguente annullamento di tutti i consumi sino all’importo di euro 8.283,71; avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara il 1 dicembre 2009

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in unione e concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, inducevano l’ACA  (ente che il Gennari rappresentava in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dal quale si distingueva, in quanto persona a fisica agente per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua sgravata, come descritto nel capo che precede; così procurando alla ditta Ferrone di Scafa un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara il 1 dicembre 2009

 

Ceci Giancarlo, Fidanza Carlo

reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2 e 314 c.p. perché il Ceci, in unione e concorso con Fidanza Carlo (istigatore e consapevolmente beneficiario della condotta illecita), agendo in qualità di dipendente dell’ACA con mansioni di tecnico installatore e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, allacciava la fornitura idrica al cantiere edile di Fidanza Carlo, omettendo di installare il contatore; così appropriandosi, a vantaggio del privato, l’acqua (avendo, in ragione del suo ufficio, la possibilità di stabilire <<ad nutum>> punti di erogazione) indebitamente utilizzata dal Fidanza predetto a proprio illecito vantaggio. In Montesilvano, sino al 6 maggio 2010 In alternativa: reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, si appropriavano, in unione e concorso tra loro, con continuità, di acqua ad uso potabile sottraendola all’ente gestore (ACA); usando il Fidanza lo stratagemma di collegare abusivamente il cantiere edile in Montesilvano via Castellano alla linea di somministrazione pubblica (con l’assenso del Ceci, che consentiva e non impediva tale condotta illecita, con violazione dei doveri che gli incombevano in qualità di tecnico installatore dell’ACA); con le aggravanti di avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio, con violenza sulle cose (per la trasformazione non assentita del punto di allaccio). In Montesilvano, sino al 6 maggio 2010

 

Gennari Giancarlo, Livello Zopito

reato p. e p. dagli artt. 110 e 479 c.p. perché il Gennari,  in qualità di funzionario responsabile del servizio di fatturazione dell’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) di Pescara e, dunque, di pubblico ufficiale attestava falsamente le condizioni (perdite occulte) per lo sgravio dei consumi di cui alla lettura 31.1.2009, riportando la misurazione dai mc 5561 effettivi a 1109 mc; tanto a beneficio di Livello Zopito (genitore del funzionario ACA Livello Lorenzo); avendo commesso il fatto in atto destinato a fare fede delle attestazioni contenute sino a querela di falso. In Pescara il 10 marzo 2009

 

reato p. e p. dagli artt. 61 nn. 7 e 9, 110, 640 comma 2 n. 1 c.p. perché, in unione e

concorso tra loro, con artifizi e raggiri, consistiti nella falsa rappresentazione descritta al capo che precede, inducevano l’ACA (che il Gennari rappresentava in forza del rapporto di immedesimazione organica, ma dal quale si distingueva, in quanto persona a fisica agente per uno scopo illecito, incompatibile con le finalità istituzionali) a rinunziare alla riscossione della fornitura di acqua sgravata, come descritto nel capo che precede; così procurando a Livello Zopito un profitto ingiusto, con pari danno patrimoniale per l’ente predetto. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in danno di un ente pubblico e di avere agito con violazione dei doveri funzionali. In Pescara il 10 marzo 2009

 

Sulpizio Vittorio

perché, in qualità di liquidatore della <<Gestioni S.r.l.>> concorreva nell’azione costituente il reato di falso ideologico ascritto a Gennari Giancarlo (Cfr. capo n), ottenendo, sulla base di una semplice nota, che asseriva l’esistenza di <<varie rotture nelle tubazioni con perdita notevole di acqua>>  (benché non vi fossero state precedenti verifiche, cui riferire la asserita <<anomalia>> dei consumi; e ricorrendo, in epoca precedente, consumi non dissimili, compatibili con l’attività dell’esercizio commerciale in questione). 

In Pescara il 25 febbraio 2010

 

Identificata la persona offesa in:

 

Azienda A.C.A., in persona del direttore pro-tempore

 

Evidenziata l’acquisizione delle seguenti fonti di prova:

 

indagini di PG (perquisizione, sequestri);

intercettazioni telefoniche

 

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.,

 

CHIEDE

 

l’emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell’imputato e per i reati sopraindicati.

 

MANDA

 

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

 

Pescara, 27 luglio 2012

 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

– dott. Gennaro VARONE – Sost. –

 

 

 

 

 

 

 

 

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