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Ancora un’altra sentenza che chiarisce a sindaci e municipale che la legge va rispettata.

La gallina dalle uova d’oro per le amministrazioni comunali è, senza dubbio, l’autovelox. Diciamo che i primi cittadini non ci dormono la notte per capire come fare cassa sulle spalle dei contribuenti e, in particolare, degli automobilisti. 

Per fortuna, però, ci sono pezzi dello Stato che la legge la fanno rispettare ed esercitano le loro funzioni (è proprio il caso di dirlo) in nome e per conto del popolo italiano. E, quando accade, a qualcuno va di traverso. Molto di traverso.

Come abbiamo più volte denunciato ci sono Comuni e sindaci che, nonostante ci sia una legge che imponga la contestazione immediatadella multa, fanno finta di nulla. Così capita, come ad esempio a San Martino sulla Marruccina (Ch), che un giudice condanni un sindaco, oltre che all’annullamento delle multe anche al pagamento delle spese. 

Dunque è chiaro che non tutte le strade possono accogliere il sistema di rilevamento della velocità e, nel caso specifico, in una strada urbana se l’autovelox è fisso con funzionamento automatico, la sanzione non è valida.

A stabilirlo la Cassazione Civile con l’ordinanza 5532/17.

A presentare il ricorso è stato un automobilista che aveva ricevuto una multa mentre percorreva una strada urbana. Vistosi notificare il verbale, si è rivolto al Giudice di Pace, sostenendo che su quella strada non poteva essere collocato un autovelox fisso non avendo le caratteristiche proprie della strada “di scorrimento”.

A quel punto la Cassazione, dopo aver esaminato il caso, ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, tra l’altro, era stato autorizzato dal prefetto. Il dispositivo, in sostanza, non poteva essere posizionato su una strada urbana che non presenta caratteristiche della strada urbana di scorrimento.

Secondo il Codice la strada “urbana di scorrimento”, deve presentare carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia.

Il prefetto, secondo i giudici, aveva erroneamente inserito il tratto in questione nella categoria delle strade per cui, non essendo possibile il fermo del veicolo “in condizioni di sicurezza”, si potevano installare gli autovelox al fine di rilevare la velocità e le eventuali violazioni. 

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