L'Inps tornerà a pignorare le pensioni il 1° settembre Anche le minime
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Ci sono casi in cui l’Inps può bloccare la pensione di alcuni contribuenti. Si tratta di casi in cui il contribuente accumula dei debiti nei riguardi del Fisco o dell’Istituto con un conseguente taglio dell’assegno. Al momento i pignoramenti (non tutti) sono bloccati, per via del Decreto Rilancio, fino al 31 agosto 2020. Cosa accadrà poi?  

Non c’è pandemia che tenga: i debiti per lo Stato vanno pagati. E poco importa se una pandemia ha accentuato ancora la crisi e i debiti sono aumentati.

Chi non poteva pagare prima come farà a pagare dopo?

Se un pensionato mostra inadempienza verso gli obblighi con il Fisco o con l’Inps è possibile che subisca una forzata riduzione dell’assegno pensionistico. Si tratta del cosiddetto pignoramento presso terzi che coinvolge necessariamente le fonti di reddito del debitore. Questo tipo di pignoramento è disciplinato dall’art 543 del codice di procedura civile. Ecco perché in questo caso l’Inps prende di mira proprio la pensione. Differenze esistono in base all’importo mensile della pensione che il contribuente riceve ogni mese.

L’iter della riscossione coatta 

Nel caso di pensioni superiori ai 5 mila euro, l’Inps, prima dell’erogazione, si accerta presso l’esattore che il destinatario non abbia pendenze nei riguardi del Fisco. In caso negativo, procede con la regolare assegnazione dell’importo. Nel caso l’esito alla domanda è positivo l’iter è diverso. Se il contribuente risulta moroso si procede alla riscossione esattoriale. Inizialmente l’Inps procede a sospendere il pagamento in attesa che prenda avvio il pignoramento. Si tratta del cosiddetto “blocco” della pensione. Una volta che si accertano le condizioni per il pignoramento, quest’ultimo avviene secondo le regole formali che lo caratterizzano. Solitamente si effettua nella misura di un quinto dell’ammontare dell’assegno mensile.

Il pignoramento è un atto che esegue l’Agenzia delle Entrate Riscossione e prevede un iter specifico. 

L’Inps pignora anche le pensioni di portata inferiore a 5 mila euro.

L’unica differenza in questi casi è che esse non subiscono un preventivo controllo prima dell’erogazione. In caso di pignoramento, anche per queste pensioni valgono le solite regole fiscali che definiscono il prelievo presso terzi.

Esiste un limite al pignoramento che assicura al cittadino moroso un minimo impignorabile per badare al proprio sostentamento. Questo significa che il pignoramento non può totalmente privare il contribuente della sua pensione.

Blocco fino al 31 agosto. E poi?

Al momento, comunque, i pignoramenti delle pensioni sono bloccate fino al 31 agosto 2020. La temporanea interruzione dei pignoramenti è stata fatta per venire incontro ai soggetti in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da covid e riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.  

Il “Decreto Rilancio” ha previsto, all’art. 152, la sospensione tra il 19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

In particolare, la sospensione riguarda:

  • le somme dovute a titolo di stipendio;
  • le somme dovute a titolo di salario;
  • altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Sospensione pignoramenti pensione 

L’art. 152 del “Decreto Rilancio” dispone espressamente che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità, e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all’INPS entro la data del 31 agosto 2020, anche quelli per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo rientrano, nell’ambito di applicazione della disposizione in esame, le seguenti indennità:

  • NASpI;
  • DIS-COLL;
  • Disoccupazione agricola;
  • anticipazione NASpI;
  • TFR del Fondo di Garanzia;
  • integrazioni salariali (CIGO, CIGS, CIGD, CISOA, assegno ordinario, assegno di solidarietà);
  • malattia e maternità.

Durante il periodo interessato dalla sospensione, precisa l’INPS, le Strutture territoriali non devono procedere ad effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignoratizi, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre.

Di admin

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