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I pensionati con reddito minimo tirano un sospiro di sollievo (se così si può dire) e a breve potranno intascare qualche spicciolo in più grazie alla recente sentenza della Corte Costituzionale.

Dal prossimo 1 agosto, infatti, i pensionati con reddito inferiore a 1.500 euro percepiranno 796,27 euro di arretrati. Nella circolare diffusa dall’Inps vengono fornite le istruzioni applicative del decreto pensioni, con cui il governo ha definito l’entità delle rivalutazioni degli assegni superiori a tre volte il minimo dopo la decisione dei giudici della Consulta. L’una tantum comprende 210,6 euro di arretrati relativi al 2012, 447,2 euro per il 2013, 89,96 per il 2014 e 48,51 per il 2015. A partire dal 2016, l’assegno mensile percepito dal pensionato sarà di 1541,75 euro.

 Per ciò che riguarda gli anni 2012-2013 viene riconosciuta una rivalutazione del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, del 20% per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque volte e del 10% per quelli superiori a cinque volte il minimo e pari o inferiori a sei volte il minimo. La rivalutazione non è riconosciuta per i trattamenti superiori a sei volte, vale a dire circa 3.000 euro lordi mensili.

Per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione è pari al 20% dell’aumento ottenuto per ogni fascia di reddito nel biennio 2012-2013. Per il 2016, la rivalutazione è pari al 50% dell’aumento ottenuto per ogni fascia di reddito nel biennio 2012-2013.

 Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio. Le somme arretrate, spiega ancora l’Inps, devono essere assoggettate ad Irpef con il regime della tassazione separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31 dicembre 2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Associazioni sul piede di guerra

Numerose le associazioni che a seguito della sentenza della Corte costituzionale hanno intrapreso azioni legali contro l’Inps e a favore dei pensionati. “È stato decurtato il trattamento pensionistico attraverso modalità ritenute illegittime” spiega l’associazione Codici di Pescara che sta offrendo tutela legale ai pensionati che intendono avvalersi dell’iniziativa legale.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-­legge 6 dicembre 2011, n. 201 (contenuto nel cosiddetto “decreto Salva-­‐Italia” del Governo Monti).

La parte contestata è quella in cui si prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”. Sembrerebbe invece rimanere in vita l’abrogazione – disposta sempre dal comma 25 dell’art. 24 del DL 201/2011 -­ del comma 3 dell’art. 18 del DL 98/2011, che prevedeva per il biennio 2012-­‐ 2013 il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo, fatta salva la fascia fino a 3 volte il trattamento minimo (per la quale disponeva l’applicazione della rivalutazione nella misura del 70 per cento).

In particolare la sentenza specifica che:“la censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”. Risultano di conseguenza“intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”.

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