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Sono 24mila gli schiavi che vivono nell’Unione Europea, persone vendute o tenute in stato di cattività per svolgere attività sessuali, lavori forzati o mendicare. 

Il primo rapporto sul traffico di essere umani è stato fatto dalla Ue. In Italia la cifra raggiunge 6426 (identificati e presunti). Il periodo preso in considerazione è 2008-2010. Il bel paese è quindi la nazione Ue dove il problema è più acuto, ma questo non ha incrementato la pressione sulle autorità italiane per adottare la direttiva Ue contro il traffico di esseri umani che la Commissione ritiene un utile strumento contro questa pratica disumana. Il termine per l’adozione della direttiva è scaduto il 6 aprile scorso, ma solo 6 paesi Ue l’hanno finora trasposta nelle rispettive legislazioni nazionali. Bruxelles segnala inoltre che la maggior parte delle vittime del traffico di esseri umani proviene da Bulgaria e Romania ed è rom.

 LA DIRETTIVA EUROPEA 2011/36/UE

 La direttiva stabilisce norme minime a livello di Unione europea (UE) relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani. Inoltre prevede misure che mirano a rafforzare la prevenzione del fenomeno e la protezione delle vittime. Secondo la direttiva:«La tratta di esseri umani è considerata uno tra i reati più gravi a livello mondiale. Costituisce una violazione dei diritti umani e una forma moderna di schiavitù. La nuova direttiva adottata dall’Unione europea (UE) definisce norme minime comuni per determinare i reati connessi alla tratta di esseri umani e fissare le relative pene». Sono considerati punibili il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su tali persone, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento, per essere tale, comprende: lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale; il lavoro o i servizi forzati (compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illeciti o il prelievo di organi).

Lo sfruttamento si configura quando è stata esercitata una forma di coercizione sulla persona (minaccia dell’uso o l’uso stesso della forza, il rapimento, la frode, l’inganno, ecc.) indipendentemente dall’eventuale consenso fornito dalla vittima. Nel caso in cui la vittima sia un minore (persona di età inferiore ai diciotto anni), tali atti di sfruttamento configurano automaticamente la tratta di esseri umani, anche in assenza di uso dei mezzi di coercizione indicati precedentemente. Sono punibili l’istigazione alla tratta di esseri umani e il favoreggiamento, il concorso e il tentativo. La direttiva stabilisce come pena massima per tali reati almeno cinque anni di reclusione e almeno dieci anni qualora siano rilevate le seguenti circostanze aggravanti: il reato è stato commesso nei confronti di vittime particolarmente vulnerabili (i minori rientrano sempre in tale categoria); il reato è stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale; il reato ha messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

 Anche le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili se i reati sono commessi a loro vantaggio da una persona che detiene una posizione dominante. La situazione è analoga qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di tale soggetto ha consentito a un altro soggetto sotto la sua autorità di commettere tali reati.

Le sanzioni nei confronti delle persone giuridiche comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali nonché altre sanzioni quali l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o lo scioglimento.

Gli Stati membri possono decidere di non esercitare l’azione penale o comminare sanzioni contro le vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere.

Per quanto riguarda l’azione penale contro gli autori dei reati, la direttiva prevede in particolare la possibilità per gli Stati membri di perseguire i rispettivi cittadini per reati commessi in un altro paese dell’UE e di ricorrere agli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata, come le intercettazioni telefoniche.

Assistenza, sostegno e protezione delle vittime

Gli stati membri devono vigilare affinché alle vittime siano forniti assistenza e sostegno prima, durante e dopo i procedimenti penali per consentire loro di esercitare i diritti loro conferiti dalla posizione di vittima nel procedimento penale. Le misure di sostegno possono in particolare consistere nella fornitura di un alloggio, di cure mediche (compresa l’assistenza psicologica) nonché di informazioni e servizi di interpretariato e traduzione, se necessario. In qualità di vittime particolarmente vulnerabili, i minori devono beneficiare di misure complementari, quali l’assistenza fisica e psico-sociale, l’accesso all’istruzione e, all’occorrenza, la possibilità di designare un tutore o un rappresentante.

Nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, le vittime devono ricevere una protezione adeguata che preveda la consulenza e l’assistenza legale, se necessario gratuite e, all’occorrenza, un programma di protezione dei testimoni. Si dovranno evitare altri traumi alla vittima, risparmiandole ad esempio ogni contatto con l’indagato. I minori devono beneficiare di misure specifiche, in particolare in relazione alle loro audizioni. In particolare, saranno interrogati senza ritardo in locali predisposti e da parte di operatori formati a tale scopo.

Le vittime della tratta di esseri umani devono avere accesso ai sistemi di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti.

Prevenzione

Per prevenire la tratta di esseri umani, la direttiva richiede agli Stati membri di: scoraggiare la domanda attraverso l’istruzione e la formazione; svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione; formare i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime della tratta; adottare le misure che dispongano che costituisca reato la condotta di chi ricorre a servizi (sessuali o di altro tipo) di persone vittime della tratta.

Viene istituito un coordinatore europeo per la lotta contro la tratta di esseri umani allo scopo di garantire un approccio uniforme in materia di lotta contro tale fenomeno nell’UE.

La Danimarca non partecipa alla direttiva.

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