mafiacapitale1.jpg
Spread the love

È stata “Un’associazione di tipo mafioso con a capo Buzzi e Carminati” che “ha operato a Roma fino a dicembre 2014”. Questo il titolo delle motivazioni della sentenza di appello del processo Mafia Capitale che l’11 settembre scorso ha riconosciuto il 416 bis per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso che ha condannando l’ex terrorista dei Nar, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi, rispettivamente a 14 anni e mezzo e a 18 anni e 4 mesi.

I giudici confermano l’impianto accusatorio della procura di Roma. “L’associazione ebbe una capacità di infiltrazione nell’amministrazione – si legge nei documenti – non solo attraverso la forza dell’intimidazione del vincolo associativo, ma anche con la corruzione e con la collaborazione dei corrotti che determinarono l’assoggettamento dei funzionari e il timore degli imprenditori”

Dunque “Ai fini della sussistenza del delitto di associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso della nuova associazione perché non sono elementi costitutivi di tale elemento né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Nella associazione Carminati conferì la sua forza di intimidazione e Buzzi conferì l’organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione”.

 

I giudici della terza sezione della corte d’Appello scrivono, inoltre, che “Elementi di fatto a conferma del carattere mafioso dell’associazione possono trarsi anche dalla protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune”. I giudici aggiungono che “Nel paragrafo ‘L’offerta di protezione’ sono menzionati gli interventi Carminati a favore di Lorenzo Alibrandi, Marco Iannilli, Cristiano Guarnera, Luca Gramazio e Riccardo Mancini che a lui si erano rivolti per avere protezione”.

“Nell’associazione Carminati conferì la sua forza di intimidazione e Buzzi conferì l’organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela e di prevaricazione” che grazie a false fatture e interposizioni fittizie l’organizzazione riuscì ad arrivare a una posizione dominante che “era garantita dalla politica anche grazie ai legami di Carminati con soggetti che con lui condividevano un passato di appartenenza ai movimenti eversivi di destra e che avevano raggiunto importanti responsabilità amministrative nel comune di Roma e nelle società partecipate (Eur e Ama). I due imputati – ragionano i giudici – concordarono sempre la linea strategica da seguire e Carminati agevolò, con i suoi interventi, la soluzione dei problemi. L’associazione che fu cosi costituita diminuì ancor di più la possibilità di concorrenza da parte degli imprenditorifacendo passare le cooperative (di cui Carminati divenne amministratore di fatto insieme a Buzzi) da metodi di corruzione semplice a metodi di corruzione di tipo mafioso per effetto dei quali la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo determinò all’esterno una condizione di assoggettamento all’omertà. Questo salto di qualità (che ebbe subito un risultato quando le cooperative, dal fatturato di 26 milioni di euro nel 2012, superarono nell’anno successivo il fatturato di 50 milioni) è un’ulteriore conferma della avvenuta fusione dei due gruppi…”.

Mafia capitale “fu la risultante di due progetti espansionistici: quello di Carminati che, utilizzando la forza criminale del gruppo di Corso Francia e la sua capacità di intimidazione voleva inserirsi anche nel settore amministrativo e imprenditoriale di cui Buzzi era espressione e quindi accedere dai reati di strada al Mondo di Sopra (come questo settore era stato da lui denominato nel suo manifesto programmatico) e il progetto di Buzzi che voleva utilizzare la fama criminale di Carminati e i rapporti di amicizia e la comune militanza politica che quest’ultimo aveva avuto in passato con persone della destra politica”. Si tratta di esponenti della destra che “avevano assunto nel Comune di Roma importanti responsabilità amministrative per rafforzare e implementare la sua posizione nel settore degli appalti pubblici”. Nell’associazione Buzzi “conferì l’organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema di corruttela e Carminati i contatti con gli ambienti della destra che venivano dal suo passato e soprattutto la sua forza di intimidazione. Questo disegno trovò terreno favorevole nei comportamenti dei numerosi politici e funzionari e di quelli compiacenti“. Un “contesto amministrativo e politico” definito “permeabile” dai giudici. È la teoria del mondo di mezzo compà. Ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo. E allora vuol dire che ci sta un mondo… un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano… come è possibile… che ne so… che un domani io posso stare a cena con Berlusconi”.

“Carminati condivise il sistema instaurato da Buzzi: quello di infiltrasi nei gangli dell’amministrazione comunale individuando ed eventualmente corrompendo i politici e i funzionari che – spiegano i giudici –  potevano agevolare gli interessi dell’associazione e delle cooperative. Una strategia condivisa per assicurasi una rete di rapporti e rafforzare le diverse modalità“. “Nei rapporti con i politici la loro complicità fu assicurata anche con la corresponsione di contributi elettorali” in molti casi il “prezzo della corruzione”

Ma “a conferma del carattere mafioso c’è la protezione garantita ad imprenditori e dal successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione di affari in comune”. Nell’orbita del distributore di benzina di Corso Francia, quartier generale di Carminati, non furono presentate denunce delle violenze e intimidazioni subite e nel settore della pubblica amministrazione nessuno, e nemmeno gli imprenditori che avevano rinunciato a gare di appalti, presentò atti di denuncia o manifestò dissenso”. Una “condizione di assoggettamento e di omertà derivante dalla forza intimidatrice espressa dall’associazione emerse – chiosano i magistrati – soltanto grazie alle intercettazioni telefoniche”. Del resto gli imprenditori concorrenti erano talmente intimiditi che non hanno deposto davanti al giudice o hanno negato e ridimensionato i fatti. 

I due capi però puntavano sempre più in alto. “Carminati e Buzzi ebbero contatti ed esercitarono pressione per le nomine e i posti chiave dell’amministrazione Capitolina avendo interesse alla elezione e alla collocazione di soggetti affidabili nei ruoli decisionali”“Gli interventi per posizionare in ruoli strategici persone gradite sono significativi della forza prevaricatrice dell’associazione nei confronti dei pubblici amministratori, mentre l’eliminazione dei personaggi scomodi e non graditi è una forma di prevaricazione esercitata anche nei confronti degli imprenditori… Buzzi in alcune situazioni di contrasto o difficoltà chiese espressamente l’intervento di Carminati per la sua forza di convincimento riconosciuta all’esterno. Carminati si inseriva quindi nel mondo imprenditoriale quando l’attività corruttrice di Buzzi non era sufficiente assicurandogli la soluzione dei casi più difficili e rilevanti con una provvista di violenza e capacità criminali“Lo famo strillà come n’aquila sgozzata” diceva il Cecato parlando di un imprenditore da minacciare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Segnalaci la tua notizia